IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, e' cosi' sostituito: "1. Per tutto il perimetro del lago Trasimeno viene istituita una fascia di protezione delle acque della profondita' di metri 150 dalla riva del lago e dalle rive delle isole. Per riva si intende la linea circumlacuale ove batte l'onda di piena al di sopra della quota di sfioro dell'emissario; oltre la riva insiste la zona, della profondita' di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito". 2. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, sostituire le parole "tre nodi" con le parole "due nodi".