IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  2 della legge regionale 19 luglio
1988, n. 23, e' cosi' sostituito:
   "1.  Per tutto il perimetro del lago Trasimeno viene istituita una
fascia di protezione delle acque della profondita' di metri 150 dalla
riva  del lago e dalle rive delle isole. Per riva si intende la linea
circumlacuale ove batte l'onda di piena al di sopra  della  quota  di
sfioro   dell'emissario;   oltre  la  riva  insiste  la  zona,  della
profondita' di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito".
   2.  Al  secondo  comma dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio
1988, n. 23, sostituire le parole  "tre  nodi"  con  le  parole  "due
nodi".